ORDINANZA in MATERIA di SANITA' e IGIENE per la PREVENZIONE dei RISCHI da "PROCESSIONARIA DEL PINO" sul TERRITORIO COMUNALE

Permane la presenza nel territorio comunale, del parassita Processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), condizione che annualmente può provocare, oltre a considerevoli danni al patrimonio arboreo, diversi episodi di criticità sanitaria

Data :

24 marzo 2025

ORDINANZA in MATERIA di SANITA' e IGIENE per la PREVENZIONE dei RISCHI da "PROCESSIONARIA DEL PINO" sul TERRITORIO COMUNALE
Municipium

Descrizione

Preso atto che con D.M. 6 dicembre 2021, art. 1, lett. i), nell’ambito dell’abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali, sono state abrogate anche le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 30 ottobre 2007, recante: Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la "processionaria del pino" Traumato campa (Thaumetopoea) pityocampa (Den. Et Schiff), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 16 febbraio 2008;
Considerato che permane la presenza costante da diversi anni, nel territorio comunale, del parassita di cui trattasi, seppur con intensità variabili di diffusione, condizione che annualmente può provocare, oltre a considerevoli danni al patrimonio arboreo, diversi episodi di criticità sanitaria nei confronti di persone e animali domestici;
Ritenuto che seppur venendo meno la necessità di intervenire dal punto di vista fitosanitario, permane la potenziale pericolosità per la salute umana e degli animali domestici, qualora le infestazioni siano localizzate in prossimità di aree abitate;
Considerato che il Comune di FIESSO D’ARTICO svolge attività volte al contrasto dei focolai di processionaria presso alberature pubbliche, ma spesso tali attività sono rese vane o comunque compromesse dalla mancanza di attività di contrasto su alberature ubicate in aree contigue private;
Precisato che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contato diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell’ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente sensibili o nei confronti di animali domestici;
Rilevato che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate da loro infestazioni, in quanto i peli - sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i “nidi” - sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazioni massive; inoltre in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell’ambiente, si registrano reazioni epidermiche, reazioni allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente consistenti;
Valutata la reale possibilità che la presenza delle larve del lepidottero “processionaria del pino” possa arrecare pregiudizio all’incolumità delle persone e degli animali e, pertanto, continui a costituire un rischio sanitario per gli stessi;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità e di adottare misure di salvaguardia a tutela dell’ambiente e del territorio, è attribuito al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;
Tenuto conto che il Settore comunale competente ad effettuare gli interventi di manutenzione del verde provvederà ad applicare le opportune misure di lotta relativamente alle piante presenti sulle aree pubbliche;
Considerata, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati ovvero proprietari, amministratori di condomini e conduttori a vario titolo di aree verdi ove siano presenti pini o cedri, piante ospiti della Processionaria del pino individuate nella scheda divulgativa del Servizio Fitosanitario Regionale, al fine di garantire il massimo contenimento dell’infestazione sul territorio comunale;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell’insetto di cui trattasi;
Visto l’art. 50, 5° comma del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
Visto l’art. 117 del D.Lgs n. 112 del 31/03/1998;


O R D I N A
a tutti i proprietari o conduttori di aree verdi del territorio, di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all’attacco del parassita con priorità a tutte le specie di conifere, in particolare pino silvestre, pino nero, pino marittimo, pino domestico e varie specie di cedro senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall’insetto.
Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria i proprietari o conduttori, dovranno immediatamente e obbligatoriamente intervenire con la rimozione dei nidi (taglio dei rami infestati) e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve.


I N F O R M A
che, ove la rimozione meccanica dei nidi non sia praticabile per motivi tecnici ed operativi documentabili (quali, ad esempio: presenza di traffico veicolare sulle strade alberate che non consentono l’agevole e sicuro uso della piattaforma, presenza di piante in terreni impraticabili dalla piattaforma, presenza di piante molto alte e/o fortemente infestate con rischio di difficile taglio di tutti i nidi presenti) sarà possibile intervenire con il mezzo chimico.
Esistono mezzi complementari alla lotta meccanica, come il posizionamento di trappole a feromoni per la cattura massiva dei maschi. Le trappole vanno posizionate a giugno prima degli accoppiamenti. Sono state realizzate anche delle trappole adesive da apporre (a partire dal mese di febbraio) lungo la circonferenza del tronco per catturare le larve che si spostano in processione dalla chioma verso il suolo oppure delle trappole dotate di un collare da apporre sul tronco per convogliare le larve in un sacco raccoglitore, il quale verrà eliminato. La lotta chimico/microbiologica può essere eseguita solo con principi attivi espressamente autorizzati sulla coltura, sul parassita e sull’ambiente in cui verrà eseguito il trattamento, nel rispetto dei regolamenti comunali sul corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle zone frequentate dalla popolazione. Tali prodotti, inoltre, devono soddisfare i requisiti previsti dal Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) approvato il 22 gennaio 2014 e riportati nella deliberazione regionale n. 1082 del 30 luglio 2019, quali:

Bacillus thuringiensis ceppo PB54 sia per uso professionale che per uso non professionale identificato con la sigla PFnPE (di libera vendita). Il prodotto agisce esclusivamente sulle larve dei lepidotteri bloccandone l’alimentazione dopo poche ore dall’ingestione. Si consiglia di trattare le larve nei primi stadi di sviluppo. Trattamenti endoterapici (p.a. Abamectina) mediante l’immissione di un insetticida all'interno del flusso linfatico degli alberi. Presso la Banca dati fitofarmaci del Ministero della Salute (www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariws_new/FitosanitariServlet) si possono scaricare le etichette dei diversi formulati. Nel caso in cui, nel periodo primaverile, vengano riscontrati luoghi con presenza di larve, si consiglia di interdirne l’accesso fino a metà-fine aprile, finché tutte le larve non si saranno interrate. Per le aree verdi, parchi infestati segnalare, con opportuna cartellonistica, il pericolo per la salute dei cittadini. Tra le buone pratiche agronomiche si consiglia di evitare la messa a dimora di conifere ed in particolare di pino nero. Nel caso di intervento con mezzo chimico, si dovranno seguire le procedure previste, specificamente, per la tipologia di prodotto utilizzato.


A V V I S A
1. che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;
2. che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare rami con nidi di processionaria sul territorio comunale ed in particolare presso le isole ecologiche;
3. il presente provvedimento ha validità fino al 31/12/2025;
4. per ogni informazione contattare l’Ufficio Ambiente del Comune ai seguenti numeri: 041 5137114/115/116 o e-mail: urbanistica@comune.fiessodartico.ve.it


D E M A N D A
Al Corpo di POLIZIA LOCALE dell’Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere in caso di inadempienza con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.


A V V E R T E
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amm.vo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.


D I S P O N E
L’invio della presente ordinanza, per le verifiche di rispettiva competenza:
- Servizio Igiene Pubblica dell’U.L.S.S. 3 - Serenissima - protocollo.aulss3@pecveneto.it;
- Corpo di POLIZIA LOCALE dell’Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta - pl.rivieradelbrenta@legalmail.it
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all’Albo Pretorio e nel sito del Comune di FIESSO D’ARTICO.

 

"lepidottero parassita Traumato campa (Thaumetopoea) pityocampa detto Processionaria del Pino"

"bossolo di Traumato campa (Thaumetopoea) pityocampa detto processionaria del pino"

Thaumetopoea pityocampa è un lepidottero defogliatore che compie una generazione all’anno. Gli adulti sfarfallano dal terreno tra la fine di giugno e l'inizio di settembre, con un picco di sfarfallamento nel mese di luglio, a seconda delle condizioni climatiche. Dopo essere stata fecondata la femmina depone le uova a spirale intorno ad una coppia di aghi, ricoperte da squame dell'addome; l'incubazione delle uova dura in media un mese. Le larve neonate si possono trovare già a fine luglio alle quote più elevate, mentre nelle aree di pianura e di media collina, queste si osservano di solito a partire da fine agosto; nelle pinete costiere non compaiono in genere prima di settembre. Sin dai primi stadi di vita le larve si nutrono degli aghi, scheletrizzandoli. L'insetto attacca prevalentemente esemplari di Pinus nigra e Pinus silvestris, ma può danneggiare anche altri Pinus (P. halepensis, P. pinea e P. pinaster), più raramente P. strobus, eccezionalmente i Larix e i Cedrus.

Ultimo aggiornamento: 24 marzo 2025, 13:42

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