FAQ
Sì, l'iscrizione è obbligatoria ed è prevista dalla Legge 10 Aprile 1951, n. 287, che all'art. 11 dice testualmente "L'Ufficio di Giudice Popolare è obbligatorio".
L'Ufficio Elettorale del Comune predispone solamente gli elenchi dei nominativi i quali vengono poi inviati al Tribunale, per gli adempimenti di sua competenza.
Per approfondire: https://www.giustizia.it
No, non è possibile la cancellazione su richiesta.
La cancellazione avviene solo d'ufficio per perdita dei requisiti (es. emigrazione, decesso, condanne, perdita cittadinanza italiana, superamento 65 anni di età).
L'iscrizione viene fatta d'ufficio da parte del Comune ogni due anni.
Al cittadino è richiesto solo di fornire i dati che gli vengono richiesti al fine di formare gli elenchi con tutte le informazioni necessarie.
Il giudice popolare è un cittadino italiano chiamato a far parte del Collegio giudicante presso la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello, a seguito di estrazione a sorte, da parte del Tribunale, dagli appositi Albi predisposti d'ufficio dai Comuni.
Le modalità, le tempistiche e il compenso sono regolati direttamente dal Tribunale.
Prima di un eventuale incarico, a seguito di sorteggio dalle liste fornite dai comuni, la persona verrà sottoposta ad un colloquio conoscitivo.
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